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COME FARE PER

TARI - RICONOCIMENTO ESENZIONE TOTALE TASSA RIFIUTI

Informazioni specifiche:

REGOLAMENTO COMUNALE TARI

 

Estratto:

ARTICOLO 17
Esenzioni sulla tariffa e agevolazioni
1. Non sono soggetti alla Tari i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, così come già indicati nell’art. 10 del presente regolamento.
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali
da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Sono inoltre esenti dalla tariffa:
1) i locali ed aree adibiti ad uffici e servizi gestiti in forma diretta dal Comune;
2) i locali di proprietà adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, tenute a disposizione e quindi non locate, da anziani, infermi o disabili che acquisiscono la dimora o la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
3) i locali e le aree utilizzate dalle Associazioni/Gruppi senza scopo di lucro e le ONLUS, per le attività proprie ammesse dalla legislazione in materia e comunque non aventi finalità commerciali, ad eccezione delle superfici in cui viene svolta la somministrazione con vendita di alimenti e/o bevande anche ai soli soci.
Le riduzioni e le agevolazioni tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni previste dal presente regolamento che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall’anno successivo dell'anno di riferimento a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione e/ riduzione.
L'utente è obbligato a denunciare al Comune entro il 30 giorni il venir meno delle condizioni 18 per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente regolamento; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.


Documenti allegati:
File pdfAUTOCERTIFICAZIONE PER ESENZIONE TARI (337,39 KB)

File pdfRegolamento TARI (274,77 KB)