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COME FARE PER

Comunicazione inizio lavori (cil)

Come Fare:
Rientrano nella sfera dell'attività di edilizia libera i seguenti interventi, la cui esecuzione è però CONDIZIONATA ALLA PREVIA COMUNICAZIONE, ANCHE PER VIA TELEMATICA, DELL'INIZIO DEI LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. Per gli interventi di cui alle lettere a) ed e-bis) alla comunicazione di inizio lavori dovranno risultare allegati: 1. le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; 2. i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori; 3. una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per l’acquisizione delle autorizzazioni preliminari eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, il soggetto titolare potrà avvalersi del SUE presentando apposita istanza, sulla base del modulo allegato, per l’acquisizione dei relativi assensi e, una volta acquisiti, potrà essere iniziata l’attività. In questo caso, e cioè quando le autorizzazioni preliminari non sono allegati alla comunicazione la CIL è “differita”, pertanto i lavori non potranno iniziare immediatamente, ma solo dopo la comunicazione da parte del SUE dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Tecnico (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Art. 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Collegamenti:
- SUE
Documenti allegati:
File pdfGC 74-2018 tariffe (253,13 KB)