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COME FARE PER
Nuova attivita'
Come Fare:
Per “vendita diretta a domicilio del consumatore” si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs 59/2010, rientrando tale forma speciale di vendita nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, lett. “h”, punto 4 del precitato D.Lgs 114/98., effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento e di svago. L’attività commerciale in tale forma può essere esercitata con riferimento a due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.Lgs 50/1992-D.Lgs 185/1999).
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’avvio di nuova attività di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore deve essere presentata al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica o, nel caso di società, la sede legale, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., utilizzando l’apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Polizia Locale (vedi dettaglio e orario di apertura)
Documenti allegati:
INIZIO ATTIVITA' VENDITA A DOMICILIO (48 KB)
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